Cambio di residenza o indirizzo

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Dal 9 maggio 2012 entrano in vigore le nuove modalità per le dichiarazioni anagrafiche previste dal decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, art. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35.

 

I cittadini, pertanto, in caso di:

  • Richiesta di residenza con provenienza da altro comune o dall’Estero
  • Richiesta di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune (cambio di indirizzo)

dovranno presentare un'istanza mediante la compilazione dell'apposita modulistica ministeriale.

 

Condizioni di ricevibilità della dichiarazione:

Ai fini della validità della richiesta è necessario che il modulo sia compilato in tutte le sue parti (sono obbligatori i campi contrassegnati con asterisco *).

Il modulo deve essere sottoscritto, oltre che dal richiedente, da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che chiedono il trasferimento di residenza.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza insieme al richiedente.

I cittadini extracomunitari dovranno allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell'Allegato A. 

I cittadini comunitari provenienti dall'estero dovranno dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'Allegato B.

I cittadini provenienti da uno Stato estero, ai fini dell'eventuale registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, dovranno allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

 

Modalità di presentazione:

Tale modello di richiesta, unitamente agli allegati richiesti, potrà essere trasmesso attraverso una delle seguenti modalità:

  • di persona presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe sito in Via Pergolesi n. 11/B, nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.30

lunedì e mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30

  • per raccomandata da spedire al seguente indirizzo: COMUNE DI STATTE, Servizi Demografici - Via San Francesco D’Assisi, 5 - 74010 Statte (TA);
  • per fax da inviare al numero  099/4740123 oppure al numero 099/4746480;
  • per via telematica al seguente indirizzo PEC:  anagrafe.statte@pec.rupar.puglia.it

osservando, in quest'ultimo caso, una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b) che il richiedente sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

 

 

Tempi:

La registrazione della dichiarazione anagrafica, da parte dell'Ufficio Anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa.

Gli effetti giuridici decorrono dalla data della dichiarazione.

Entro i successivi 45 giorni l'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica.

Trascorsi 45 giorni dalla presentazione (o invio) della dichiarazione, senza che l'Ufficio Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto, la nuova residenza si considererà confermata. (Silenzio-Assenso)

Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l'Ufficio Anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente.

L' Ufficio Anagrafe provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all'Autorità di pubblica sicurezza.

 

Note:

L'aggiornamento della residenza su patenti e libretti di circolazione degli interessati è obbligatorio.

Tale procedura è curata dall'Ufficio Anagrafe che provvede ad inviare telematicamente le variazioni all'Ufficio Centrale della Motorizzazione.

Pertanto, è importante in sede di presentazione dell'istanza di trasferimento di residenza indicare per tutti i componenti:

  • estremi della patente di guida (da allegare anche in fotocopia);
  • numero di targa dei veicoli posseduti (autoveicoli, rimorchi, motoveicoli, ciclomotori);

compilando gli appositi campi del modello ministeriale (campi contrassegnati con tre asterischi ***)

 

L'Ufficio Anagrafe rilascerà agli interessati una ricevuta che dovrà essere conservata fino al momento in cui riceveranno dall'Ufficio Centrale della Motorizzazione gli appositi tagliandi adesivi di aggiornamento.

Nel caso in cui l'istanza non sia stata presentata direttamente allo sportello, l'Ufficio Anagrafe invierà tale ricevuta tramite posta al cittadino.

I tagliandi di aggiornamento verranno inviati direttamente al cittadino presso il nuovo indirizzo di residenza entro sei mesi dalla conclusione della pratica anagrafica.