I.U.C. IMPOSTA UNICA COMUNALE - SALDO 2015

COMUNE DI STATTE

   PROVINCIA DI TARANTO

 

 

I.U.C. – IMPOSTA UNICA COMUNALE – ANNO 2015

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

INFORMA

Visti i commi dal 639 al comma 714, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento IUC approvato con delibera del C.C. n. 17 del 07/08/2014;

Viste le deliberazioni del C.C. n. 18 e 20 relative all’approvazione delle aliquote e tariffe IUC per l’anno 2014;

Vista la deliberazione del C.C. n. 24/2015 relativa all’approvazione delle aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2015;

 

I.M.U. - SALDO ANNO 2015

Entro il 16 DICEMBRE 2015 deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2015.

L’imposta municipale propria non si applica:

a)    al   possessore   dell’abitazione  principale e  delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b)       alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c)       ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle  infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

d)       alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e)       ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f)        ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Assimilazioni:

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (l’immobile non deve essere locato).

Il Comune considera altresì direttamente  adibita  ad  abitazione  principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (a figli o genitori) che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, tale agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Per riconoscere il diritto alle agevolazioni previste per l’abitazione principale i soggetti richiedenti le assimilazioni di cui ai punti precedenti dovranno presentare la dichiarazione IMU completa della documentazione comprovante la condizione prevista dalla lettera a) (certificato rilasciato dall’istituto di ricovero), e attestante quanto previsto dalla lettera b)  (dichiarazione attestante la relazione di parentela, i riferimenti catastali e il nominativo a cui è stato concesso l’immobile in comodato). Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni di cui ai punti a) e b).

 Base imponibile:

-          Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Cat. A (no A/10)

160

Cat. A/10

80

Cat. B

140

Cat. C/1

55

Cat. C/2-C/6-C/7

160

Cat. C/3-C/4-C/5

140

Cat. D (no D/5)

65

Cat. D/5

80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

-          Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;

-          Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92).

Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo, come deliberato per l’anno 2014:

Fattispecie

Aliquota

Detrazioni

Abitazione principale cat. A1, A8, A9 e pertinenze (nei limiti di legge)

0,47%

€ 200,00

Tutti gli altri immobili

1,06%

-

 

Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le

unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Quota riservata allo Stato:

Dell’imposta dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota del 1,06 per cento, la quota statale è pari all’imposta calcolata applicando l’aliquota statale di base dello 0,76 per cento (è riservata al comune la restante imposta calcolata applicando l’aliquota dello 0,3 per cento);

Pagamento: il versamento dell’imposta deve essere effettuato tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare  nel modello F24 è M298. Nel versamento dell’imposta relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, è necessario separare la quota comunale da quella statale.

 L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.

Tipologia immobili

Codice tributo IMU

Quota COMUNE

Codice tributo IMU quota STATO

Abitazione principale cat. A1, A8, A9 e pertinenze

3912

=====

Immobili ad uso produttivo cat. D

3930

3925

Altri fabbricati

3918

=====

Aree fabbricabili

3916

=====

Terreni agricoli

3914

=====

Dichiarazione IMU: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o  sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

 

T.A.S.I. (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) – SALDO ANNO 2015

Entro il 16/12/2015 deve essere effettuato il versamento del saldo della T.A.S.I. dovuta per l’anno d’imposta 2015.

Soggetti passivi: il proprietario o il titolare di diritti reali di godimento sugli immobili in quanto possessore, nonché il semplice detentore (a titolo di locazione, comodato, altro).

L’aliquota Tasi per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili è stata azzerata. Dovrà essere, pertanto, corrisposta la TASI, solo sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Abitazione principale e pertinenze: per la definizione di abitazione principale e pertinenze, si rimanda a quanto già detto in materia di IMU.

Base imponibile: La base di calcolo della tassa è quella già utilizzata per determinare l’importo dell’IMU, cioè la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti previsti per la predetta imposta immobiliare.

Detrazioni: 50,00 annuale per nuclei familiari con abitazione principale sita in zona non servita dal servizio di pubblica illuminazione.

Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo, come deliberato per l’anno 2015:

Tipologia immobili

Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze, come da definizione dell’art.24 lett.a) e b) del Regolamento IUC (escluse cat. A/1-A/8-A/9)

2,5 per mille

Altri immobili

0,0 per mille

Versamento: La rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, da versare entro il 16/12/2015, deve essere calcolata sulla base delle sopra elencate aliquote e detrazioni e conguagliata con la rata in acconto già versata.

 

Il versamento della TASI deve essere effettuato, in autoliquidazione, da ciascun contribuente mediante modello di pagamento unificato (mod. F24).

Di seguito è indicato il codice tributo e il codice ente da indicare sul modello di pagamento F24:

Tipologia immobili

Codice tributo

Codice Ente

Abitazione principale e relative pertinenze

3958

M298

 

Dichiarazione:

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonchè tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

 

T.A.R.I. (TASSA RIFIUTI )

Dichiarazione: I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Esenzioni: sono concesse su domanda degli interessati, da presentare annualmente entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, nei limiti delle condizioni previste dall’art. 54 del Regolamento IUC. In caso di dichiarazione tardiva l’agevolazione, se riconosciuta, decorre dalla data di presentazione.

L’Ufficio Tributi di questo Comune, sito in via San Francesco n.5, è a disposizione per fornire ogni informazione in merito all’applicazione della IUC nei seguenti giorni: lunedì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e mercoledì dalle 16.00 alle 17.30.

Sul sito del Comune di Statte, www.comunedistatte.gov.it, è possibile:

1) visualizzare il Regolamento IUC, le deliberazioni del C.C. relative all’approvazione delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni IUC e la Guida Tributo IUC (mediate la sezione IUC);

2) calcolare l’IMU e la TASI (compilando il modello di versamento F24).

      

Statte, 16/11/2015                                                                                                                                        

                                  Il Funzionario  Responsabile 

                               Dott.ssa Monica GRECO