Legge 21 dicembre 2005, n. 270 recante "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica". Commissione Elettorale Comunale.
Prot. n. 129 – area II – S.E.
Taranto , 5 gennaio 2006
RACCOMANDATA
ANTICIPATA A MEZZO TELEFAX
Sigg.Sindaci
e commissari comuni provincia
LORO SEDI
Sigg. Presidenti Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali
TARANTO
GINOSA
GROTTAGLIE
MANDURIA
MARTINA FRANCA
Oggetto: legge 21 dicembre 2005, n. 270 recante “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”. Commissione Elettorale Comunale.
Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Servizi Elettorali – ha reso noto che nel supplemento ordinario n. 213/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005 – Serie Generale – è stata pubblicata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, concernente “modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione, e cioè, il 31 dicembre 2005.
Le disposizioni in essa contenute novellano, tra l’atro, il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei Deputati, e il Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente il Testo Unico delle leggi per l’elezione del Senato della Repubblica, apportando modifiche al sistema di elezione delle due assemblee parlamentari con l’introduzione, in estrema sintesi, di metodi di assegnazione dei seggi di tipo proporzionale con soglie di sbarramento e premi di maggioranza.
Con riserva di illustrare successivamente, mediante apposite pubblicazioni Ministeriali ed ulteriori circolari, gli aspetti di novità della legge riferiti a ciascuna fase del procedimento elettorale, il cennato Dicastero ha ritenuto opportuno sin d’ora impartire le seguenti direttive volte ad assicurare la tempestiva e puntuale applicazione delle disposizioni, che risultano di più immediato impatto per l’attività e l’organizzazione dei Comuni, contenute nell’art. 10 del medesimo testo normativo.
Tale articolo, nel sostituire l’articolo 4-bis del Testo unico n. 223/1967, in materia di elettorato attivo e tenuta e revisione delle liste elettorali, ha previsto che nei Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della nuova legge, e cioè entro il 30 gennaio 2006, dovrà essere costituita la commissione elettorale comunale, attualmente presente, come è noto, solo nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.
Una rilevante innovazione è stata altresì introdotta dal comma 2 del medesimo articolo che, nel sostituire il secondo comma dell’art. 12 del T.U. n. 223/1967, ha modificato la composizione della commissione elettorale comunale anche per la maggior parte dei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.
Tale commissione, infatti, dovrà essere composta dal Sindaco e da quattro componenti effetti e quattro supplenti nei Comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni. Alla luce delle suddette disposizioni, lo stesso Dicastero ha ritenuto, pertanto che i comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti le cui commissioni risultino avere un numero di componenti diverso da quello previsto dalla nuova legge dovranno procedere, come già in analoga circostanza (vds. circolare prefettizia n. 289 del 22 novembre 2001), ad una nuova elezione di tutti componenti la commissione.
Anche tali elezioni dovranno avvenire entro il medesimo termine del 30 gennaio 2006.
Si rammenta, infine, che, sia per quanto concerne i Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, sia per quelli con popolazione inferiore a tale soglia, il consiglio comunale, all’atto della votazione per la designazione dei membri della commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall’art. 13 del D.P.R. n. 223/67 che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all’interno della commissione stessa.
Tanto premesso, si richiama, ancora una volta, l’attenzione delle SS.LL. affinché si proceda con ogni tempestività e comunque entro e non oltre il termine del 30 gennaio p.v. alla nuova elezione della commissione elettorale comunale e ciò al fine di porre in essere quanto prima tutti gli adempimenti demandati alla competenza della commissione.
Si resta in attesa di conoscere la data di convocazione dei rispettivi consessi con all’ordine del giorno l’argomento innanzi menzionato, nonché di ricevere, appena adottato, copia del provvedimento deliberativo.
IL DIRIGENTE L’AREA (Paglialonga)