S.C.I.A per produttori agricoli

Cos’è  
E’ una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)  che deve essere presentata  al Comune qualora un imprenditore agricolo intenda  vendere  direttamente i prodotti che produce. 
(Normativa di riferimento D.lgs n.228 del 18.05.2001; D. L.vo 59/10 (art. 65) 
A cosa serve
A svolgere attività di vendita  diretta  presso il luogo di produzione,in forma itinerante, o in sede fissa di prodotti relativi all’attività connessa alla definizione di imprenditore agricolo così come resa dall’art. 1del   D.lgs n.228 del 18.05.2001: chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 dell’art. 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Chi può fare la richiesta
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 L. 29 dicembre 1993, n. 580 , possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni (€ 41.316,55) per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi (€ 1.032.913,80) per le società, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 .
Dove rivolgersi
Ufficio Attività produttive, Via San Francesco 5, Statte
A chi rivolgersi
Responsabile del prcedimento:Sig.ra  Filomena Tinelli
Quando
Apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.
Come: tempi e modalità di richiesta,documenti da presentare,modulistica
La SCIA, redatta in regime di autocertificazione, deve essere compilata  su  apposito modulo,unitamente alla copia di un  documento identificativo, da presentare all’ufficio protocollo quando si intende iniziare  l’attività di  vendita diretta dei prodotti coltivati.
Al modello va allegata visura camerale di iscrizione come imprenditore agricolo.
Costi per il cittadino
Nessun costo per il cittadino
Termini di conclusione del procedimento
 La presentazione della SCIA costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’esercizio dell’attività.
 Il Comune dispone di sessanta giorni, dalla data di presentazione della SCIA, per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi della stessa, salvo che l'interessato, ove sia possibile, provveda a conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a trenta giorni, fissato dal Comune stesso.
 Il Comune, tuttavia, ha la facoltà di assumere provvedimenti inibitori in autotutela con effetto immediato e può, altresì, adottare sempre ed in ogni tempo provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività in caso di dichiarazioni o attestazioni mendaci da parte degli interessati, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i profili di natura penale.