S.C.I.A per attività di vendita in spacci interni

Cos’è
E’ una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che deve essere presentata al Comune per esercitare un’ attività di vendita in spacci interni.(Normativa di riferimento Art 16 del Dlgs n.114/98 L.248/  del 4/08/2006) D. L.vo 59/10 (art. 65)
A cosa serve L. n. 122/2010
Serve ad  esercitare un’ attività di vendita al dettaglio all’interno di pubbliche amministrazioni,cooperative,ospedali,scuole, riservata esclusivamente a coloro che hanno titolo ad accedere alla struttura principale. La vendita è effettuata nei locali  non aperti al pubblico, che non abbiano accesso diretto sulla pubblica via.
Chi può fare la richiesta
Per il settore non alimentare quanti siano in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5  commi 2e 4 del D.lgs 114/98 e requisiti inerenti l’assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione  di cui all’art. 10 L. n. 575 del 31.05.1965 ,cosiddetta “ Normativa Antimafia”. In caso di Società  i requisiti devono essere dichiarati da tutti i soci.
Per il settore alimentare oltre  ai requisiti morali   è richiesto  uno dei requisiti professionali previsti dall’art. 5 comma  5 del D.lgs  114/98, ossia:
a)      aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare presso la Camera di Commercio.
b)      avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado all’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS.
c)       Iscrizione al REC antecedente al luglio 2006 nel settore alimentare.
Dove rivolgersi Ufficio Attività produttive, Via San Francesco 5, Statte
A chi rivolgersi
Responsabile del procedimento: Sig.ra Filomena Tinelli
Quando
Apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.
Come: tempi e modalità di richiesta,documenti da presentare,modulistica
La SCIA, redatta in regime di autocertificazione, deve essere compilata  su  apposito modulo da presentare all’ufficio protocollo, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento, quando si intende iniziare un’attività  di spaccio interno  che , ai sensi della L. n. 122/2010,può iniziare contestualmente.
Costi per il cittadino
Nessun costo per il cittadino
Termini di conclusione del procedimento
 La presentazione della SCIA costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’esercizio dell’attività.
 Il Comune dispone di sessanta giorni, dalla data di presentazione della SCIA, per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi della stessa, salvo che l'interessato, ove sia possibile, provveda a conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a trenta giorni, fissato dal Comune stesso.
 Il Comune, tuttavia, ha la facoltà di assumere provvedimenti inibitori in autotutela con effetto immediato e può, altresì, adottare sempre ed in ogni tempo provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività in caso di dichiarazioni o attestazioni mendaci da parte degli interessati, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i profili di natura penale.